Diritto e informatica forense

 Privacy e minori: tutela dell’immagine sul WEB

Privacy e minori: tutela dell’immagine sul WEB

a cura di: Avv. Claudia Ambrosio - Esperta Criminologa

Alcune notizie delle ultime settimane hanno portato ancora una volta l’attenzione al tema della protezione dei dati personali nell’utilizzo e nella pubblicazione di foto contenenti immagini personali, tema che diviene tanto più importante quando i soggetti ritratti sono minorenni. Val la pena di cogliere l’occasione per chiarire alcuni elementi che sollevano frequentemente dubbi in materia di raccolta e trattamento di immagini personali.

Solitamente, le immagini che ritraggono le persone non costituiscono dati sensibili o particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, bensì semplici dati personali. L’immagine di una persona va, tuttavia, considerata dato particolare (biometrico) se sottoposta a tecniche automatiche di riconoscimento del volto, e può altresì rientrare tra i dati sensibili quando, oltre a identificare la persona, permette di evincere altre informazioni come le sue convinzioni religiose (ad es. in occasione di una cerimonia), le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, o le sue condizioni di salute.

Il problema nasce ogni volta che uno dei genitori sia favorevole alla pubblicazione e l’altro sia invece contrario; bisogna sapere, infatti, che la scelta di voler pubblicare la foto del proprio figlio necessita del consenso di entrambi i genitori e del loro comune accordo. Laddove questo consenso manchi, non è possibile pubblicare né foto né video dei propri figli minori senza incorrere nella violazione dei diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo. Qualora uno dei due coniugi provveda alla pubblicazione in questione senza il consenso dell’altro, è pertanto lecito rivolgersi all’autorità giudiziaria, che prenderà gli opportuni provvedimenti nell’ottica della tutela degli interessi del minore: in particolare, potrà essere ordinata la cancellazione delle stesse foto o dei video postati, oltre all’eventuale risarcimento del danno in presenza di diversi fattori tra i quali la visibilità del minore, l’esposizione al rischio, il pubblico che ha accesso alla foto e la durata del tempo di pubblicazione della foto. Preme sottolineare che il consenso prestato allo scatto materiale della foto, non determina anche il consenso alla sua pubblicazione per la quale serve un’apposita autorizzazione.

Il consenso a farsi fotografare (o riprendere), infatti, non corrisponde necessariamente al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto: al contrario, possiamo accettare che qualcuno riprenda la nostra immagine, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet. Ove possibile, è quindi importante essere consapevoli della destinazione che potrà avere un’immagine fin dal momento della sua raccolta.

Le persone hanno il diritto di restare non conosciute al pubblico, e devono pertanto potersi opporre alla pubblicazione del proprio ritratto. La pubblicazione, infatti, può sussistere solo in presenza di una base giuridica valida per il trattamento dell’immagine (tipicamente, il consenso dell’interessato, o il legittimo interesse del Titolare). Escludendo il caso eccezionale di personaggi famosi o già noti al pubblico, è sempre buona norma poter provare il fatto che i soggetti siano stati informati e consenzienti sull’uso che sarà fatto della loro immagine. In ogni caso, sia che gli interessati abbiano prestato il consenso alla pubblicazione, sia che questa sia avvenuta sulla base del legittimo interesse del Titolare, è sempre importante garantire la possibilità per gli interessati di avanzare eventuali richieste di opposizione. Pertanto, anche successivamente alla pubblicazione dell’immagine di una persona, in caso questa lo richieda, occorre intervenire tempestivamente, eliminandola completamente, o tagliando il volto dall’immagine, o riducendo la definizione fino a rendere il soggetto in questione non riconoscibile.

Recentemente il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ricordato ai media che, anche in ambito giornalistico, la normativa tutela i minori, sottolineando che il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Occorre quindi adottare particolari cautele per evitare di esporre soggetti minorenni a eventuali rischi o conseguenze negative per lo sviluppo connesse alla diffusione di materiale che li ritragga. Nello specifico, in caso di soggetti minorenni la regola generale è che il consenso dev’essere acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, inoltre, in questi scenari occorre non trascurare i diritti dei minori stessi, che dovrebbero essere informati quando le loro immagini vengono raccolte e utilizzate.

Il consenso dell’interessato per la pubblicazione di un’immagine non è necessario, viceversa, nei casi in cui sia impossibile riconoscere la persona (per la sua posizione, perché la foto si concentra solo su determinati dettagli anatomici, per le condizioni di luce, ecc.). Allo stesso modo, fotografie di scenari naturali e/o urbanistici dove le persone siano state riprese solo incidentalmente, potranno tendenzialmente essere pubblicate anche senza il consenso degli interessati. In linea generale, invece, se si procede a effettuare scatti fotografici e si decide di pubblicarne alcuni dove le persone risultano riconoscibili, si dovrà previamente acquisire il consenso degli interessati, i quali dovranno essere adeguatamente informati.

In tema di immagini personali di minori, risulta poi interessante la recente sentenza n. 403/2020 del Tribunale di Chieti, che, nel contesto di un divorzio, ha prescritto a entrambi i genitori di evitare la pubblicazione di foto col figlio diciassettenne sui profili social, a meno che non abbiano ricevuto l’esplicito consenso del ragazzo. Analogamente a quanto specificato dall’Art. 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali (che riconosce valido il consenso espresso dal soggetto almeno quattordicenne per accedere a servizi di società dell’informazione, come nel caso di iscrizione ai social network), quindi, anche per il trattamento di immagini personali, il soggetto minorenne, oltre una certa età, è da ritenersi normalmente in grado di assumere le proprie decisioni con consapevolezza.

A livello europeo si ricorda il caso in Olanda di una nonna condannata alla rimozione delle foto pubblicate sui social dei propri nipoti senza il consenso della madre, in quanto violava le norme stabilite dal GDPR e la relativa legge di attuazione olandese.

GDPR

La normativa europea, al riguardo, lascia un ampio margine di applicabilità e, in Italia, il limite di legge per manifestare il consenso in modo autonomo, così come sancito dall’art. 2 quinquies D. Lgs. n. 101/2018, è fissato al compimento dei 14 anni di età, il cosiddetto limite di età del consenso digitale.

Ciò significa che i minori di anni quattordici devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potere compiere, sui social network o su qualunque sito Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni dalle quali si possano dedurre le informazioni personali del minore.

Il ragazzo che ha compiuto 14 anni può condividere le sue immagini sui social, purchè abbia preventivamente espresso, al momento di apertura del suo account, il consenso al trattamento delle informazioni personali sulla piattaforma (come Facebook, Instagram, Tik Tok oppure altro sito di condivisione in rete), mentre al di sotto della suddetta età ogni pubblicazione di contenuti multimediali che ritraggono il minore è subordinata al consenso dei suoi genitori.

Non sempre, tuttavia, è necessario chiedere consenso genitori: ad esempio per le foto di minori nei siti istituzionali delle scuole, la normativa non richiede la liberatoria.

In merito, invece, alle foto di minori nei siti Web afferenti le scuole, oggi quasi tutti i Dirigenti Scolastici e a discendere gli insegnanti interessati richiedono la liberatoria per la loro pubblicazione. La richiesta è mossa dal bisogno di cautelarsi da possibili denunce dei genitori. Esigenza comprensibile, considerata la complessità del Web, soggetta a molti rischi di divulgazione, soprattutto con la tecnologia 2.0. Attenzione confermata anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 Si legge all’art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.” L’art. 16 scende nello specifico, recita: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.”

Ora rispettando la cautela e prudenza, confermate anche dal Garante alla Privacy, è possibile pubblicare i dati personali coerenti con le finalità istituzionali della scuola. Il suddetto contesto non richiede la necessità di richiesta di una liberatoria da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

È indubbio che tra le finalità istituzionali rientri il profilo formativo che comporta anche la pubblicazione dei prodotti (recite, progetti, attività, Open day…) attraverso il sito istituzionale della scuola e le pagine social afferenti l’Istituto.

L’orientamento è confermato anche dal Garante della Privacy (2016). Si legge: “Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori”.

Nel mondo digitale, quindi, la diffusione di immagini e di informazioni non è percepita sempre dall’utilizzatore per scopi puramente privati e dunque si auspica, alla luce di tutto ciò, che il buon senso, a prescindere da leggi e convenzioni, orienti le scelte e i comportamenti dei genitori o di chi si fa carico del minore. Se proprio si vogliono pubblicare foto dei figli minori, è quindi opportuno utilizzare appositi accorgimenti come il rendere irriconoscibile il viso del minorenne o semplicemente mascherarne il volto, avendo cura altresì di limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono.

powered by social2s

RIFERIMENTI

logo icted

ICTEDMAGAZINE

Information Communicatio
Technologies Education Magazine

Registrazione al n.157 del Registro Stam­pa presso il Tribunale di Catanzaro del 27/09/2004

Rivista trimestrale  

Direttore responsabile/Editore-responsabile intellettuale

Luigi A. Macrì

NOTE INFORMATIVE

AREA RISERVATA