Didattica e Tecnologie

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L’apprendistato di primo livello, opportunità e strumento di apprendimento innovativo

a cura di Anna Rita Colella*

*Docente di Tecnologie informatiche specializzata in Scienze del Patrimonio audiovisivo ed educazione ai media, collabora con il Digital Storytelling Lab del Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Udine. Attualmente in servizio presso la sede del Ministero dell’istruzione e del merito nel gruppo di supporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

L'apprendistato è un tipo di contratto lavorativo (art. 41 del d.lgs. n. 81/2015)1 con lo scopo di favorire simultaneamente la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Infatti, il contratto di apprendistato prevede sia una retribuzione lavorativa che un percorso formativo specializzato, attraverso il quale, l’azienda, a fronte di riduzioni sui contributi previdenziali, fornisce agli apprendisti l’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere le mansioni lavorative in modo efficace.

I contratti di apprendistato si suddividono in tre tipologie:

  • di primo livello per una qualifica o per un diploma professionale utile a terminare la scuola dell’obbligo;

  • professionalizzante o di mestiere;

  • di alta formazione e di ricerca.

L’apprendistato di primo livello (art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015) è rivolto ai giovani che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo. Si tratta di una tipologia di contratto di lavoro che prevede la concomitanza di istruzione, formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro.

I contratti di apprendistato di primo livello possono quindi essere stipulati anche con studenti di scuola secondaria di secondo grado a partire dal secondo anno e sono finalizzati al conseguimento del diploma e all'acquisizione di competenze professionali supplementari rispetto a quelle previste dal piano formativo scolastico. In pratica, gli studenti, attraverso l'apprendistato, hanno la possibilità di combinare l'istruzione scolastica con un'esperienza lavorativa completa, con lo scopo di poter conseguire il diploma e allo stesso tempo essere già inseriti nel mondo del lavoro. Tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte a scuola e in parte presso l’azienda con cui lo studente stipula il contratto di lavoro2, si acquisiscono competenze, conoscenze e abilità direttamente utilizzabili nel contesto professionale.

L’attuazione dell’apprendistato nelle scuole secondarie di secondo grado, può prevedere la collaborazione con agenzie del lavoro con cui la scuola può stipulare convenzioni. Le agenzie del lavoro possono fare da tramite tra la scuola e le aziende del territorio e occuparsi della parte burocratica e organizzativa che riguarda la stipula dei contratti di lavoro, collaborando con la scuola per la selezione degli studenti (tramite colloqui e curricula) e gli abbinamenti con le aziende che promuovono l’apprendistato.

I documenti principali che fanno parte dell’iter della sottoscrizione del contratto di apprendistato di primo livello sono i seguenti:

  • il Protocollo formativo è il documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Stabilisce i compiti e le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'azienda riguardo all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista;

  • il Piano Formativo Individuale (PFI) è parte integrante del contratto di lavoro e descrive il percorso formativo che l'apprendista seguirà nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello. Questo documento può essere modificato durante il rapporto di lavoro, in base al raggiungimento degli obiettivi formativi;

  • il Dossier individuale, è il documento per valutare le attività svolte dallo studente e verificare l'efficacia del percorso formativo. È importante per monitorare il progresso dell'apprendista e valutare l'impatto del percorso formativo sul suo sviluppo professionale.

Vantaggi dell’apprendistato per l’apprendimento e ruolo strategico per lo sviluppo di competenze professionali

L’apprendistato, coinvolgendo gli studenti in un metodo di apprendimento che integra la formazione teorica con esperienze pratiche sul campo, pone l'accento sull'apprendimento esperienziale e sul work based learning, una metodologia che permette agli studenti di imparare facendo, osservando e riflettendo sulle proprie esperienze lavorative.

Le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, rispettivamente del 15 marzo 2018 e del 24 novembre 2020, hanno sottolineato l'importanza dell'apprendistato quale strumento strategico nel rafforzare i sistemi di alternanza scuola-lavoro e nel creare sinergie tra istituzioni scolastiche, mercato del lavoro e territorio per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste a livello occupazionale e quelle in uscita dai percorsi di istruzione, così da arginare le difficoltà delle imprese nel reperire profili professionali specializzati.

Valutazione e certificazione delle competenze

La valutazione e la certificazione delle competenze dell’apprendista sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015 (articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7), in linea con il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 che stabilisce le Linee Guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il testo ministeriale richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo sinergico tra il tutor scolastico e il tutor aziendale.

Il tutoraggio, sia da parte dell'istituzione scolastica che del datore di lavoro durante il periodo di apprendistato, è essenziale per garantire la trasparenza nell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dagli studenti apprendisti al termine del loro periodo di formazione.

Il tutor formativo e il tutor aziendale sono tenuti a specificare nel piano formativo individuale le attività e le competenze come risultati di apprendimento aggiuntivi rispetto agli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna, seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021. La valutazione delle competenze fa parte del Dossier che viene compilato durante e alla conclusione del periodo formativo, dal tutor aziendale e dal tutor dell’istituzione scolastica.

Inoltre è importante sottolineare che la valutazione e la certificazione delle competenze degli apprendisti sono riconosciute anche nel caso di una risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato e quindi in assenza di un raggiungimento formale di qualificazioni o titoli di studio.

In conclusione

È opportuno dare spazio nella scuola anche a strumenti come l’apprendistato per far fronte alla mancanza di adeguate specializzazioni in campo di competenze professionali. Contrariamente ai percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), l’apprendistato è retribuito come previsto dai CCNL adottati dalle aziende e si propone di avviare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al lavoro professionale, dando loro la possibilità di entrare direttamente nel mondo del lavoro tramite l’impiego nelle aziende del territorio.

L’apprendistato di primo livello può rientrare quindi in un programma di apprendimento innovativo, che permette di contrastare la dispersione scolastica attraverso l'alternanza di formazione a scuola, formazione in azienda ed esperienza di lavoro presso le realtà aziendali presenti sul territorio. Gli studenti hanno il vantaggio di poter sviluppare, durante il normale percorso di studi, le competenze più ricercate nel mercato del lavoro e l’opportunità di poter definire e orientare il loro percorso professionale futuro. Tutto ciò è in linea con la centralità della personalizzazione degli apprendimenti e con la necessità più volte ribadita a livello centrale di portare la cultura del lavoro nelle scuole e di rivalutare il ruolo dell’istruzione professionale. Tale necessità è in accordo anche con la recente riforma sull’istruzione tecnica e professionale3 e in particolare con quanto stabilito nel decreto n. 240 del 7 dicembre 2023 riguardante il progetto di sperimentazione nazionale, che verrà attivato dall’anno scolastico 2024-25. Il decreto disciplina l'istituzione di un accordo di rete che coinvolga istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell’istruzione tecnica e professionale, istituti tecnologici superiori ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati. (Decreto n. 240 del 7 dicembre 2023, art. 2 comma 3).

Una caratteristica della filiera formativa tecnologico-professionale è la progettazione di un'offerta formativa integrata da parte dei soggetti coinvolti nella rete. Questo approccio mira a fornire agli studenti una vasta gamma di opportunità di istruzione e formazione, consentendo loro di scegliere tra diversi percorsi di studio nel secondo ciclo del sistema educativo e facilitando la transizione verso percorsi di istruzione terziaria. Le istituzioni scolastiche che partecipano alla rete si impegnano a stabilire e potenziare collaborazioni durature con aziende e realtà produttive locali attraverso accordi di partenariato che definiscono le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, l'attuazione dei PCTO e la stipula dei contratti di apprendistato.

L'obiettivo principale di questo approccio è fornire agli studenti una formazione che valorizzi le loro abilità e potenzialità individuali, preparandoli efficacemente per il mondo del lavoro. In questo modo, si mira a creare un solido raccordo tra l'istruzione e il mercato del lavoro, garantendo agli studenti una formazione personalizzata e allo stesso tempo rilevante per le esigenze dell'industria e del settore produttivo.


1 Istituito in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 183/2014, conosciuta come jobs act.

2 Nel rispetto delle durate, minima e massime, stabilite dal decreto legislativo n. 81/2015 (art. 42, comma 2; art. 43, commi 2 e 5) e dal D.M. 12 ottobre 2015 (art. 4, comma 1), al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. Circolare n.12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del del 06.06.2022.

3 Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Riforma 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali”

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